Polizze catastrofali per le imprese: RINVIO obbligo dal 31 marzo a...?

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Nel Dicembre 2023 la Legge di Bilancio 2024 aveva introdotto, per tutte le imprese, l'obbligo di fare una polizza assicurativa riguardante gli eventi catastrofali. Lo scorso 27 Febbraio 2025 (!) è stato pubblicato il Decreto Attuativo che stabilisce come dovranno essere fatte queste polizze. Attenzione per chi non ha nessuna garanzia catastrofale (es. per il terremoto) nella polizza in corso: l'obbligo scatta il 30 Marzo 2025, ma non per tutti perchè venerdì 28 febbraio il governo ha emanato una proroga... Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.

Nat Cat: Legge 30 Dicembre 2023 - Decreto Attuativo Marzo 2025

Con il DECRETO 30 gennaio 2025 n. 18, attuativo della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, scatta dal 31 Marzo 2025 l'obbligo per tutte le imprese di assicurare gli eventi catastrofali a copertura dei danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Era venerdì mattina, il 28 Marzo, quando scrivevamo;

A pochi giorni dalla data in cui scatta l'obbigo la situazione è molto complicata: mancanza di tempo per analizzare la situazione di ogni cliente e prodotti di molte compagnie non ancora proprio "pronti".

Solo le aziende già "mezze" assicurate (quindi con garanzie catastrofali già presenti in polizza, ma non sufficienti per essere "compliant" con la nuova normativa) e la cui prossima scadenza della polizza sia sufficientemente lontana potranno essere sufficientemente tranquille!

Già si parla di un decreto per spostare di 90gg la scadenza.

Ed ecco puntuale in extremis, il 28 sera, la proroga!

Ma non è però solo un rinvio di qualche mese, hanno complicato un po' le cose: il differimento dei termini è in relazione alla dimensione delle imprese soggette all’obbligo di assicurarsi.

E così il termine del primo aprile è stato spostato di nove mesi (al primo gennaio 2026) per le piccole e micro imprese, di sei mesi per le medie imprese (al primo ottobre 2025), mentre le grandi imprese, nessuna proroga: dovranno essere in regola già al primo aprile, potendo però beneficiare di un periodo di tolleranza di 90 giorni durante il quale non saranno esposte alle sanzioni previste dalla legge 213 (la potenziale perdita di contributi, agevolazioni e altri incentivi finanziari pubblici).

E così:

  • per le piccole e micro imprese, come definite ai sensi della direttiva (Ue) 2023/2775, il termine per mettersi in regola slitta al primo gennaio 2026;
  • per quelle di medie dimensioni, come definite ai sensi della direttiva (Ue) 2023/2775, al primo ottobre 2025;
  • per le grandi imprese, invece, resta fermo il termine del primo aprile 2025, già previsto dalla legge 213 e dal dl Milleproroghe. Ma rispetto a quanto inizialmente stabilito, è loro concesso un periodo di tolleranza di 90 giorni (sino al primo luglio 2025) durante il quale le sanzioni di legge non saranno applicate (periodo di tolleranza che invece non sarà concesso alle altre realtà, che avranno avuto più tempo per mettersi in pari).

 

Riepiloghiamo di seguito i termini principali del nuovo adempimento.

Quali sono gli eventi oggetto di copertura?

Le polizze devono garantire la copertura per danni derivanti da:

  • Terremoti: movimenti sismici con epicentro nelle aree riconosciute dagli enti nazionali competenti;
  • Alluvioni, inondazioni ed esondazioni: fuoriuscita di acqua da corsi d’acqua, laghi o bacini artificiali, causata da fenomeni atmosferici estremi;
  • Frane: movimenti improvvisi di terra o roccia lungo versanti instabili.

ATTENZIONE

La polizza NatCat obbligatoria:

  • copre ESCLUSIVAMENTE i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto;
  • copre SOLAMENTE in caso di uno degli eventi previsti dalla norma;
  • NON copre i Danni Indiretti (quindi, ad esempio, la Business Interruption).

Per capire cosa si intende "assicurativamente" consultare il sito ANIA (l'associazione delle imprese di assicurazione) su QUESTA pagina.

Su chi gravano gli obblighi di questa norma?

Le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, a esclusione delle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile (imprese agricole).

Quali sono i beni soggetti all'obbligo assicurativo?

I beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-ll, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile ossia: terreni, fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali (all'interno del decreto è possibile consultare le definizioni specifiche). Per quanto concerne i terreni la copertura è prestata nella forma "a primo rischio assoluto".

Quando dovranno adeguarsi le Aziende?

  • Per chi non avesse in corso alcuna polizza assicurativa, o nel caso che la polizza in corso non comprenda gli eventi catastrofali (ad esempio anche la sola garanzia "terremoto"), l’obbligo decorre dal 31/03/2025.
  • Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o dalla prima scadenza intermedia utile (esempio il semestre).

Ad oggi le Compagnie Assicurative hanno elaborato prodotti assicurativi specifici che stanno progressivamente adeguando alle previsioni di legge.

Quali sono i criteri "tecnici" stabiliti dal nuovo decreto per le polizze?

Limiti di indennizzo

  • Fino a 1 milione di euro: indennizzo pari al 100% della somma assicurata.
  • Tra 1 e 30 milioni di euro: indennizzo minimo pari al 70% della somma assicurata.
  • Oltre 30 milioni di euro o "grandi imprese" (*): limiti di indennizzo definiti liberamente tra le parti.

Scoperto a carico dell'assicurato

  • Fino a 30 milioni di euro: scoperto massimo del 15% del danno indennizzabile.
  • Oltre 30 milioni di euro o "grandi imprese"(*) la percentuale di scoperto sarà negoziata tra le parti.

(*) Per "Grandi Imprese" si intendono società con fatturato superiore a €150M e/o 500 dipendenti.

Attenzione però alla definizione di "Grandi Imprese": l'art. 1 lettera o) del dm 18 intende "società con fatturato superiore a €150M e/o 500 dipendenti" mentre la Direttiva Ue 2023/2775 individua come Grandi Imprese quelle che raggiungono almeno due fra i seguenti criteri: a) Totale dello stato patrimoniale oltre 25 milioni di euro; b) Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni oltre 50 milioni di euro; c) Numero medio dei dipendenti durante l’esercizio oltre 250.

Il 31/03/2025 con il Decreto Legge n. 39 si è stabilito che la classificazione di "Grandi Imprese" è quella indicata dalla Direttiva Ue 2023/2775:

Art.1 comma 3: Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 resta fermo per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775. In tal caso, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

Sono previste sanzioni per le aziende che non si adeguano? Alcune considerazioni.

La normativa non prevede sanzioni dirette per le aziende che decidono di non sottoscrivere la polizza obbligatoria contro i rischi catastrofali, tuttavia, il mancato adempimento sarà considerato nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche (art. 1, comma 102, L. 213/2023), comprese quelle previste per la ricostruzione e il sostegno economico in caso di calamità naturali.

Ciò significa che, in caso di eventi distruttivi come terremoti o alluvioni, le aziende prive di copertura assicurativa non potranno beneficiare di aiuti statali, trovandosi così a dover affrontare da sole i costi delle perdite subite.

Inoltre le banche “potrebbero adottare” strategie diverse nei confronti delle aziende, come ad esempio aumentare la valutazione del rischio per le aziende non assicurate, influenzando così i tassi di interesse o le condizioni dei prestiti oppure proporre "obbligatoriamente" alle imprese clienti di stipulare una "loro" polizza CAT NAT come condizione per l’erogazione di finanziamenti o per il mantenimento di linee di credito esistenti.

La situazione

Al momento, seppur la quasi totalità delle compagnie abbia già predisposto i testi di polizza specifici, i questionari e le modalità per l'adeguamento delle polizze in essere, c'è parecchia confusione...

Siamo comunque pronti.

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Fonti:

Legge di Bilancio 2024

Decreto Attuativo Nat-CatDecreto Attuativo

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